Statuto

 
 

Statuto

GRUPPO DI STUDI ALTA VALLE DEL RENO APS
Associazione di Promozione Sociale

 

Articolo 1

Costituzione, denominazione e sede

È costituita ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Gruppo di studi alta valle del Reno APS" (di seguito indicata con Associazione) con sede nel Comune di Alto Reno Terme (Bo), Frazione di Porretta Terme. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune deliberato dall’Assemblea ordinaria degli associati non necessita di modifica statutaria. L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

L’Associazione è stata fondata nel 1975 come associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, di volontariato culturale e ha durata illimitata.

 

Articolo 2

Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel settore culturale. Gli eventuali utili e il patrimonio dell’Associazione verranno interamente destinati alla realizzazione delle attività istituzionali ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione si prefigge di svolgere quale attività di interesse generale rivolta agli associati, ai loro familiari o ai terzi l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117/2017, ed in particolare:

- lo studio e la ricerca sulla storia, le tradizioni e l'ambiente naturale della montagna bolognese pistoiese e modenese, al fine di far crescere la comunità locale nella presa di coscienza delle proprie peculiarità, nel rispetto delle diversità culturali.

- La tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni artistici e storici, della natura e dell'ambiente naturale.

- La promozione della cultura locale,soprattutto nei giovani e quindi anche a livello scolastico e di sperimentazione didattica.

- La promozione della ricerca scientifica negli ambiti storico, etnologico e ambientale della zona presa in considerazione.

Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione cura la pubblicazione della rivista “Nuèter-noialtri” la quale viene inviata gratuitamente ai soci, di altre pubblicazioni a carattere monografico e miscellaneo. Organizza convegni sugli argomenti di studio, promuove mostre e visite sul territorio. Promuove la collaborazione con le scuole e con i docenti delle stesse. Tiene una propria biblioteca ed emeroteca ed archivi di varia natura che sono aperti alla consultazione dei soci e dei non soci.

L’Associazione, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali, può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale precedentemente elencate, anche di natura commerciale, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti di legge, Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell’Assemblea degli associati.

L’Associazione può svolgere, inoltre, attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall’art.7 del D. Lgs. n.117/2017.

L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi associativi, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune e ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi statutari, sempre nel rispetto della normativa di riferimento.

 

Articolo 3

Volontariato - Risorse umane

Per lo svolgimento delle proprie attività l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. 

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L’Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità istituzionali, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

 

Articolo 4

Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- le quote associative, il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

- contributi di privati

- contributi dello Stato e di Enti pubblici

- donazioni o lasciti testamentari

- entrate patrimoniali

- entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o a terzi

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive secondarie e strumentali o da iniziative promozionali;

- entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;

- qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali degli Enti di Terzo Settore.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, né all'atto del suo scioglimento, salvo la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie.

In caso di scioglimento dell'associazione l'intero suo patrimonio verrà devoluto con le modalità previste al successivo art. 12. È escluso qualsiasi riparto di eccedenze attive fra i soci.

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. 

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.

Il bilancio consuntivo resta a disposizione dei soci durante i quindici giorni precedenti la data dell’Assemblea convocata per la sua approvazione.

 

Articolo 5

I soci. Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Il numero degli aderenti è illimitato; può diventare associato chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa e comunque a prescindere da qualsiasi altro tipo di discriminazione.

L'adesione all'associazione è libera, a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L’adesione si effettua mediante presentazione di domanda di ammissione da parte dell’aspirante associato al Consiglio Direttivo contenente l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi associativi.

In caso di domanda di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi entro trenta giorni in merito alle domande di ammissione.

L’accettazione della domanda verrà debitamente comunicata all’interessato e con il successivo pagamento della quota associativa, verrà effettuata l’iscrizione nel libro degli associati e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di associato a partire da tale momento.

Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, contro il provvedimento affinché si pronunci la prima assemblea degli associati che sarà convocata.

Il socio a partire dal momento di acquisizione della qualifica di associato, ha diritto di voto nell’Assemblea, in particolare per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, per l’approvazione del bilancio consuntivo e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

L’associato può recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione al Consiglio direttivo mediante forma scritta, con effetto a partire dalla ricezione della comunicazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:

- mancato versamento della quota associativa entro il mese di aprile;

- comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;

- persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Prima di procedere all'esclusione, gli addebiti saranno contestati per iscritto al socio, consentendogli facoltà di replica e facoltà di adire all’Assemblea dei soci che delibererà nella prima seduta che sarà convocata. In tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell’Assemblea dei soci.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 

Articolo 6

Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati ad osservare il presente statuto, e le deli¬berazioni degli organi associativi, a versare la quota associativa di cui al precedente articolo entro la data stabilita.

I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione ed a ricevere gratuitamente la rivista “Nuèter-noialtri”; se maggiorenni a partecipare all'assemblea con diritto di voto e ad accedere alle cariche sociali. 

Per gli associati minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato sino al compimento del diciottesimo anno di età dai loro esercenti la responsabilità genitoriale e gli stessi acquisiranno al compimento della maggiore età il diritto a essere candidati a una carica elettiva dell’Associazione.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'associazione.

I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo il quale, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, comunicherà il luogo, le giornate e gli orari in cui gli interessati, potranno effettuare l’esame della documentazione. 

 

Articolo 7

Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci, l’Organo di Amministrazione: il Consiglio direttivo, il Presidente, il Vice-presidente.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragione dell’Ufficio ricoperto e vengono affidate solamente a soci maggiorenni.

 

Articolo 8

L'Assemblea

L'Assemblea è l’organo sovrano ed è composta da tutti i soci in regola con la quota associativa e può essere Ordinaria o Straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

L’assemblea può essere anche tenuta con l’ausilio di strumenti informatici. L’intervento dell’associato in Assemblea può pertanto avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa all’adunanza e che esercita il diritto di voto; uno specifico regolamento disciplinerà le modalità di funzionamento.

L'Assemblea Ordinaria delibera su tutta l'attività dell'associazione ed in particolare: approva il bilancio consuntivo; delibera sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione secondo i criteri stabiliti dal presente Statuto; previa determinazione del numero dei suoi componenti elegge e revoca i componenti del Consiglio direttivo; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti; quando previsto dalla legge, nomina e revoca i componenti dell’Organo di controllo dell’Associazione e il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti; approva gli eventuali regolamenti interni, compreso quello che disciplina i lavori assembleari, fra cui la modalità che può garantire la partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione con possibilità di verificare l’identità dell’associato; si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati; delibera l'esclusione dei soci e su tutti gli altri argomenti sottoposti dal Consiglio.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogniqualvolta lo stesso Presidente o tre membri del Consiglio o almeno un decimo dei soci ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

L'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti, o da un socio fra i presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da esporsi presso la sede dell’associazione e da recapitarsi, per posta ordinaria, almeno dieci giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Per l’Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i quattro/quinti dei presenti.

Per l’adozione dell’atto di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea Straordinaria deve deliberare con il voto favorevole di almeno i tre quarti di tutti gli associati.

Tra la prima e la seconda convocazione, sia per l’Assemblea Ordinaria che per quella Straordinaria, deve intercorrere almeno un giorno.

 

Articolo 9

Organo di Amministrazione - Il Consiglio direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo formato da un numero dispari fra cinque a undici membri, eletti dall'Assemblea dei soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono far parte del Consiglio direttivo gli associati maggiorenni.

La riunione del Consiglio direttivo può essere anche tenuta con l’ausilio di strumenti informatici. L’intervento del Consigliere può pertanto avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l’identità del componente che partecipa alla seduta e che esercita il diritto di voto.

Il Consiglio direttivo cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, predispone il bilancio consuntivo, elegge al suo interno il Presidente, il Vice-presidente e il Segretario, delibera sulle domande di nuove adesioni, predispone gli eventuali regolamenti da sottoporre all’approvazione assembleare, incluso quello per la definizione dei criteri per i rimborsi spese ai volontari; individua le attività diverse da svolgere in conformità agli eventuali orientamenti espressi dell’assemblea degli associati e cura tutte le attività dell'associazione.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti mediante avvisi scritti, da esporsi nella bacheca dell’associazione e da recapitarsi, per posta ordinaria o tramite e-mail, almeno sette giorni prima della data della riunione. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Il segretario redige i relativi verbali.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, sia assente a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti. Nel caso ciò non fosse possibile, sarà convocata l’Assemblea dei soci.

Si decade dalla carica di consigliere per gli stessi motivi previsti dall’art. 5 del presente Statuto sulla decadenza dei soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

 

Articolo 10

Il Presidente

Il Presidente presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci. È il rappresentante legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Lo sostituisce il Vice-presidente.

Al Presidente, sulla base delle direttive dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo, compete promuovere l’attività dell’associazione. In caso di necessità e di urgenza può compiere atti di competenza del Consiglio direttivo, previa contestuale convocazione del Consiglio direttivo stesso per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e il Consiglio direttivo, cura l’applicazione delle rispettive deliberazioni, sorveglia sul buon andamento dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

 

Articolo 11

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

 

Articolo 12

Scioglimento

Lo scioglimento può avvenire per qualsiasi causa.

L’Assemblea Straordinaria, dopo avere approvato lo scioglimento, nominerà uno o più liquidatori, determinandone le competenze.

Il patrimonio dell’Associazione che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe o a fini di utilità sociale o di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in merito alla destinazione e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Articolo 13

Clausola compromissoria

Le controversie che dovessero insorgere fra i soci, o fra soci ed organi dell'associazione, relative alla vita dell'associazione stessa saranno sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale formato da tre membri nominati, uno da ciascuna delle parti in conflitto ed il terzo dal Sindaco del Comune di Alto Reno Terme o da un suo delegato, che assume la veste di Presidente del Collegio. Per qualsiasi ulteriore controversia è competente il Foro di Bologna.

 

Articolo 14

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato nel presente Statuto si fa riferimento al Codice civile ed alle norme di legge vigenti in materia di Associazioni di Promozione Sociale e di Enti del Terzo Settore.

 

Approvato dall’Assemblea Generale Straordinaria dei Soci in 3^ convocazione in data 9 luglio 2022.

 

IL PRESIDENTE                      IL SEGRETARIO

 (Prof. Renzo Zagnoni)           (Virgilio Neri)